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Il delitto di illecito trattamento dei dati personali ha natura di reato istantaneo di evento, in quanto si perfeziona con il verificarsi del “nocumento”, integrato nel momento e nel luogo in cui i dati sensibili diventano fruibili da parte di terzi, non avendo rilevanza alcuna, ai fini consumativi, gli effetti nocivi riconducibili alla loro divulgazione, costituendo unicamente il risultato dell´azione criminosa

Argomento: Cybercrimes
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 38511)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…) In termini generali, deve osservarsi (…) che il nuovo istituto del "rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, per la decisione sulla questione della competenza per territorio", disciplinato dall'art. 24-bis cod. proc. pen., è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 13, lett. n) della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. Per mezzo di tale strumento, viene offerta la possibilità - al giudice procedente, che si trovi a dirimere una controversia inerente al tema della competenza per territorio - di rimettere, d'ufficio o su istanza di parte, la relativa questione alla Corte di cassazione; tale rimessione preclude la possibilità di prospettare nuovamente la medesima questione nel corso del procedimento penale. Si tratta di un nuovo mezzo impugnatorio per la risoluzione in via preventiva dei potenziali conflitti di competenza, attraverso cui si è voluto «evitare casi (…) in cui l'incompetenza, tempestivamente eccepita, è stata riconosciuta fondata solo in Cassazione, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo» (…). Orbene, la questione sollevata dal Tribunale di Perugia concerne la corretta individuazione dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente con riguardo al reato di illecito trattamento dei dati personali di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, allorché sia dubbio il luogo di consumazione dello stesso e pertanto non sia applicabile la generale regola di cui all'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale, nel solco del principio (…) secondo cui il reato di illecito trattamento dei dati personali ha natura permanente, caratterizzandosi per la continuità dell'offesa arrecata dalla condotta volontaria dell'agente, il quale ha la possibilità di far cessare in ogni momento la propagazione lesiva dei dati medesimi (…), osserva che il giudice territorialmente competente potrebbe essere individuato secondo il disposto normativo di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., ai sensi del quale «se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione». Ritiene, tuttavia, il Collegio che il reato di cui all'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 sia un reato di evento, di natura istantanea. Come autorevolmente affermato dalla [continua ..]

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